Pagamento in misura ridotta del 30%: Cosa Cambia Fino Al 31 Maggio 2020
L'articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni).
Tuttavia, vista l'emergenza Coronavirus, l'art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30% si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.
La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Notifica, Pagamento e Ricorso Multa: La Circolare Del Ministero Dell'interno
Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni in materia emanate dal Ministero dell'Interno con una circolare del 13 marzo 2020 combinato con il DPCM del 01 aprile , secondo cui sono sospesi dal 10 marzo al 13 aprile 2020, sull'intero territorio nazionale, i termini di notifica ai processi verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi. Ovviamente per la situazione specifica menzionata nel paragrafo precedente resta valido quanto disposto dall'articolo 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia.
Novità nelle Modalità di Notifica
Sempre per assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità (art. 108 comma 1 del Decreto Cura-Italia): gli operatori postali procedono alla consegna della 'busta verde' mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito."