LA REGIONE PIEMONTE
N. DD-A18 112.2 DEL 22/04/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZ1ALE
A1800A - OPERE PUBBLICIIE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OGGETTO: Legge 21 novembre 2000. n. 351 Legge regionale 4 ottobre 2018. n. 15 - Revoca dello Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giono 24/04/2020
Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art, 3 comma
3 lettera e l'art. 10 comma 5;
Vista la Legge regionale n.15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi, in particolare Part 4;
Vista la Determinazione n, 1210 del 06,04.2020, con Ia quale la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su unto il territorio regionale, con conseguente applicazione di quanto previsto al]'art. 10 della medesima L.r 1522018;
Valutato che la cessazione delle condizioni di massima pericolosità per incendi boschivi, sul territorio regionale del Piemonte, emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro nazionale Arpa Piemonte;
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• articoli 4 e 1 del D. Igs n. 165/2001 c successive modifiche;
• legge regionale n. 23/2008;
DETERMINA
La revoca dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 24.04.2020, su titto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della Legge regionale n. 15/2018.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni della piena conoscenza dei fatto ovvero ricorso straordinario a1 Capo dello Staro entro 120 giorni.
OMISSIS. . .. . .