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NOVITA' SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
AVVISO: rilascio certificati Applicazione dell’art. 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) SI COMUNICA CHE a decorrere dal 1 gennaio 2012 NON SARANNO più rilasciati certificati da produrre presso gli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Gli utenti dovranno pertanto avvalersi dell’autocertificazione. In ogni caso, su tutti i certificati rilasciati al pubblico, sotto pena di nullità, sarà apposta la dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Per effetto di tali nuove norme, a decorrere dal 1° gennaio 2012: - le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti (residenza, stato di famiglia, nascita, matrimonio, morte . . ..) sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. E’ vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi hanno l’obbligo di accettare le AUTOCERTIFICAZIONI di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Le autocertificazioni sono scaricabili nelle aree tematiche / Modulistica / Servizi Demografici