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Comune di Cavallermaggiore
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In data 19 ottobre 2009 con D.C.C. n. 34 IL CONSIGLIO COMUNALE Su relazione dell 'Assessore Comunale GATTINO GianFranco; Premesso che: - recentemente sono pervenute a quest'Amministrazione Comunale numerose richieste verbali di chiarimento in merito alla aree di territorio comunale ove poter installare impianti di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili ed in particolare quella solare (fotovoltaico); - la tipologia di impianti solari proposta risulta essere prevalentemente quella con impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo (di norma installazione di pannelli fotovoltaici su strutture metalliche ancorate a terra), da collocarsi nelle aree agricole del territorio comunale; Ritenuto quindi opportuno, al fine di fare chiarezza alle figure interessate, indicare quale sia la linea che quest’Amministrazione Comunale intende tenere in relazione ai pareri e/o alle autorizzazioni da rilasciarsi in merito ad eventuali istanze; Visti i contenuti del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”; Visti i contenuti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 ad oggetto: “Criteri e modalitĂ  per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”; Dato atto che il comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone che: gli impianti di produzione di energia elettrica - di cui all’art. 2, primo comma, lettere b) e c) â€" possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; nell’ubicazione si dovrĂ  tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversitĂ , così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57 artt. 7 e 8, nonchĂ© del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 art. 14; Dato atto inoltre che il comma 9 dell’art. 5 del D.M. 19.02.2007 dispone che, ai sensi dell’art. 12 - comma 7 - del D.Lgs. n. 387/2003, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessitĂ  di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici; Precisato che quest’Amministrazione Comunale ritiene che la produzione elettrica da energie rinnovabili, specie quella di provenienza solare, è meritevole di tutte le considerazioni ed in particolare a riguardo della riduzione dell’emissione di anidride carbonica e risparmio di combustibili fossili; Ritenuto però che il territorio comunale debba comunque essere tutelato sotto l’aspetto del consumo del suolo agricolo e per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; Considerato che il Piano Territoriale Regionale, vigente dal 1997, relativamente ai suoli ad eccellente produttivitĂ , ascrivibili alla I^ e II^ classe di capacitĂ  d’uso, evidenzia che “le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d’uso suscettibili di compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva dei suoli” e che la pianura agricola comunale è individuata fra i suoli ad eccellente produttivitĂ ; Considerato che il vigente Piano Regolatore Comunale Generale suddivide le aree agricole in: - area produttiva agricola; - area agricola per allevamenti intensivi esistenti; - area agricola di tutela naturale ed idrogeologica; - area agricola di tutela per interesse storico; - area agricola di tutela per interesse archeologico; - area agricola di salvaguardia ambientale; e delimita inoltre: - i nuclei rurali esistenti; - le aziende agricole esistenti in zone improprie; - le aree a verde privato; - le aree per infrastrutture tecniche (acquedotto, depuratore, discarica); - l’area occupata dalla ferrovia e dallo scalo ferroviario; - le fasce di rispetto e le zone di rispetto (cimiteriale, stradale, ferroviaria, impianti ed attrezzature); ed individua i beni culturali-ambientali esistenti sul territorio; Ritenuto che nella scelta delle aree destinate all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (di norma installazione di pannelli fotovoltaici su strutture metalliche ancorate a terra) non si ritengono idonee le seguenti aree e/o zone agricole del territorio comunale, ciò in relazione a fattori di carattere idrogeologico, paesaggistico-culturale-ambientale e di consumo del suolo agrario: 1) i suoli agricoli individuati dal Piano Territoriale Regionale ad eccellente produttivitĂ , ascrivibili alla I^ e II^ classe di capacitĂ  d’uso; 2) i suoli agricoli individuati nel vigente P.R.G.C. come ricadenti: a) in “area agricola di tutela naturale ed idrogeologica”; b) in “area agricola di tutela per interesse storico”; c) in “area agricola di tutela tutela per interesse archeologico”; d) in “area agricola di salvaguardia ambientale”; e) all’interno della delimitazione dei nuclei rurali esistenti e delle aziende agricole in zona impropria; f) all’interno delle aree per infrastrutture tecniche (acquedotto, depuratore e discarica) e relative zone di rispetto; g) all’interno delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie; h) all’interno delle zone di rispetto cimiteriale; i) all’interno di un raggio di mt. 150 da immobili vincolati o manufatti significativi, così come individuati dall’art 36 â€" punti 1 e 3 â€" delle Norme di Attuazione; 3) i suoli agricoli ricadenti all’interno di un raggio di mt. 150 da fabbricati di abitazione (con esclusione dei fabbricati di proprietĂ  del richiedente); tale distanza si ritiene derogabile tramite scrittura privata di accordo tra le parti interessate. Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, Allegato A); Con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. 4 (quattro) voti contrari (FERRERO Franco, PIACENZA Valentino, LAMBERTO Giuseppe, BARADELLO Pier Luigi), n. 1 (uno) voto astenuto (RASO Michelino), resi a norma di legge; D E L I B E R A 1) Di non ritenere idonee nella scelta delle aree destinate all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree e/o zone agricole del territorio comunale, ciò in relazione a fattori di carattere idrogeologico, paesaggistico-culturale-ambientale e di consumo del suolo agrario: - i suoli agricoli individuati dal Piano Territoriale Regionale ad eccellente produttivitĂ , ascrivibili alla I^ e II^ classe di capacitĂ  d’uso - i suoli agricoli individuati nel vigente P.R.G.C. come ricadenti: a) in “area agricola di tutela naturale ed idrogeologica”; b) in “area agricola di tutela per interesse storico”; c) in “area agricola di tutela tutela per interesse archeologico”; d) in “area agricola di salvaguardia ambientale”; e) all’interno della delimitazione dei nuclei rurali esistenti e delle aziende agricole in zona impropria; f) all’interno delle aree per infrastrutture tecniche (acquedotto, depuratore e discarica) e relative zone di rispetto; g) all’interno delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie; h) all’interno delle zone di rispetto cimiteriale; i) all’interno di un raggio di mt. 150 da immobili vincolati o manufatti significativi, così come individuati dall’art 36 â€" punti 1 e 3 â€" delle Norme di Attuazione; - i suoli agricoli ricadenti all’interno di un raggio di mt. 150 da fabbricati di abitazione (con esclusione dei fabbricati di proprietĂ  del richiedente); tale distanza si ritiene derogabile tramite scrittura privata di accordo tra le parti interessate. 2) Di stabilire che ogni richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico superiore ai 20 KW di potenza sia soggetta alla verifica ambientale prevista dall’art. 5 â€" comma 8 â€" del D.M. 19 febbraio 2007. 3) Di dare atto che gli indirizzi e le linee di cui al sopra citato punto 1) sono da ritenersi vincolanti per eventuali pareri e/o autorizzazioni da esprimere o rilasciarsi, per conto di quest’Amministrazione Comunale, in merito ad eventuali istanze. Con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. 4 (quattro) voti contrari (FERRERO Franco, PIACENZA Valentino, LAMBERTO Giuseppe, BARADELLO Pier Luigi), n. 1 (uno) voto astenuto (RASO Michelino), resi a norma di legge, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.
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